Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24
febbraio 2004, s.o. n. 28)
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sar?inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, add?22 gennaio 2004.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
PARTE PRIMA -
Disposizioni generali (1 - 9)
PARTE SECONDA -
Beni culturali
TITOLO I -
Tutela
Capo I -
Oggetto della tutela (10 - 17)
Capo II -
Vigilanza e ispezione (18 - 19)
Capo III -
Protezione e conservazione
Sezione I -
Misure di protezione (20 - 28)
Sezione II
-
Misure di conservazione (29 - 44)
Sezione III -
Altre forme di protezione (45 - 52)
Capo IV -
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I -
Alienazione e altri modi di trasmissione (53 - 59)
Sezione II -
Prelazione (60 - 62)
Sezione III -
Commercio (63 - 64)
Capo V -
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I -
Principi in materia di circolazione internazionale (64-bis)
Sezione I-bis -
Principi in materia di circolazione internazionale (65 - 72)
Sezione II -
Esportazione dal territorio dell’Unione europea (73 - 74)
Sezione III -
Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito
dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente
usciti dal territorio di uno Stato membro (75 - 86)
Sezione IV
- Disciplina in materia di interdizione della illecita
circolazione internazionale dei beni culturali (87)
Capo VI -
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
-
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale (88-93)
Sezione II -
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale (94)
Capo VII -
Espropriazione (95 - 100)
TITOLO II -
Fruizione e valorizzazione
Capo I -
Fruizione dei beni culturali
Sezione I -
Principi generali (101 - 105)
Sezione II -
Uso dei beni culturali (106 - 110)
Capo II -
Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 - 121)
Capo III -
Consultabilit?dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (122 -
127)
TITOLO III -
Norme transitorie e finali (128 - 130)
PARTE TERZA -
Beni paesaggistici
TITOLO I -
Tutela e valorizzazione
Capo I -
Disposizioni generali (131 - 135)
Capo II -
Individuazione dei beni paesaggistici (136 - 142)
Capo III -
Pianificazione paesaggistica (143 - 145)
Capo IV -
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146 - 155)
Capo V -
Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156 - 159)
PARTE QUARTA -
Sanzioni
TITOLO I -
Sanzioni amministrative
Capo I -
Sanzioni relative alla Parte seconda (160 - 166)
Capo II -
Sanzioni relative alla Parte terza (167 - 168)
TITOLO II -
Sanzioni penali
Capo I -
Sanzioni relative alla Parte seconda (169 - 180)
Capo II -
Sanzioni relative alla Parte terza (181)
PARTE QUINTA -
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184)
PARTE PRIMA - Disposizioni generali
1. In attuazione dell?a href="costituzione.htm#09">articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunit?nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citt?metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivit? assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
(comma cos?modificato dall'art. 1 del d.lgs. n.
62 del 2008)
6. Le attivit?concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformit?alla normativa di tutela.
1. Il patrimonio culturale ?costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilt?
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all?a href="#134">articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettivit? compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Art. 3. Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivit?dirette, sulla base di un’adeguata attivit? conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di
tutela, ai sensi dell?a href="costituzione.htm#118">articolo
118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per
i beni e le attivit?culturali, di seguito denominato «Ministero? che le
esercita direttamente o ne pu?conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme
di intesa e coordinamento ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte
salve le funzioni gi?conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 5.
(comma cos?modificato dall'art. 16,
comma 1-sexies, legge n. 125 del 2015)
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
1. Le regioni, nonch?i comuni, le citt?metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali? cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformit?a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. (comma abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, legge n. 125 del 2015)
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni? le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali,
fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
(comma modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 156 del 2006, poi dall'art. 16, comma 1-sexies, legge n.
125 del 2015)
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici
sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice , in modo che sia sempre assicurato un livello di governo
unitario ed adeguato alle diverse finalit?perseguite.
(comma modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 2008 e
dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 2008)
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi
dei commi 3, 4, 5 e 6,
il Ministero esercita le potest?di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
(comma modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 157 del 2006, poi dall'art. 16, comma 1-sexies, legge n.
125 del 2015)
Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivit?dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle
persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura. Essa comprende anche la promozione ed
il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In
riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altres?la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
(comma cos?modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 156 del 2006, dall'art. 2 del d.lgs. n. 157 del 2006,
dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. La valorizzazione ?attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potest?legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attivit?di valorizzazione dei beni pubblici.
Art. 7-bis. Espressioni di
identit?culturale collettiva
(articolo introdotto
dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Le espressioni di identit?culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversit?culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilit?dell'articolo 10.
Art. 8. Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potest? attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9. Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorit?
2. Si osservano, altres? le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell?a href="costituzione.htm#08">articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Art. 9-bis. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali
(articolo
introdotto
dall'art. 1 della legge n. 110 del 2014)
1. In conformit?a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gi?regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonch?quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilit?e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo I - Oggetto della tutela
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonch?ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro,
ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch?di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch?di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch?di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Sono altres?beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall?a href="#013">articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identit?e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrit?e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 175, lettera a), legge n. 124 del 2017)
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilt?
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonch?al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarit?o di pregio;
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonch?i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarit?e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarit?e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarit?e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e
178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le
cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonch?le
cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(comma cos?
sostituito
dall'art. 1, comma 175,
lettera a), legge n. 124 del 2017)
Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1.
Sono assoggettate alle disposizioni espressamente
richiamate le seguenti tipologie di cose:
(comma cos?
modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all?a href="#050">articolo 50, comma 1;
(lettera cos? modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) gli studi d’artista, di cui all?a href="#051">articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all?a href="#052">articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
(lettera cos? modificata dall'art. 1, comma 175, lettera b), legge n. 124 del 2017)
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell?a href="#037">articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi pi?di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi pi?di cinquanta anni, a termini dell?a href="#065">articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all?a href="#050">articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma
1, resta ferma l'applicabilit?delle disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i
presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo
10.
(comma
introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 12. Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non pi?vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.
(comma cos?
sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi cos?modificato
dall'art. 1, comma 175,
lettera c), legge n. 124 del 2017)
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformit?di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 ?corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalit?di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalit?per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati ?trasmessa ai competenti uffici affinch? ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformit?agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento ?trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di propriet?dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al
comma 7, confluiscono in un archivio informatico,
conservato presso il Ministero e
accessibile al Ministero e
all’Agenzia del demanio, per finalit?di monitoraggio del patrimonio immobiliare
e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi
giorni dal ricevimento della richiesta.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 13. Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall?a href="#010">articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non ?richiesta per i beni di cui all?a href="#010">articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Art. 14. Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonch?l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione ?inviata
anche al comune e alla citt?metropolitana.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti
indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine
del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
6. La dichiarazione dell’interesse culturale ?adottata dal Ministero.
Per le cose di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione ?
adottata dal competente organo centrale del Ministero.
(comma
cos?modificato
dall'art. 1, comma 175,
lettera d), legge n. 124 del 2017)
Art. 15. Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall?a href="#013">articolo 13 ?notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicit?immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione ?trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il
Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche
su supporto informatico.
(comma
introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 16. Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso
il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12
o la dichiarazione di cui all?a href="#013">articolo 13 ?ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di legittimit?e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivit?
2. Le procedure e le modalit?di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universit? concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalit?di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali in ogni sua articolazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell?a href="#013">articolo 13 ?disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II - Vigilanza e ispezione
1. La vigilanza sui beni culturali,
sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonch?
sulle aree interessate da prescrizioni di tutela
indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.
(comma cos?
modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1,
che appartengano alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, il Ministero provvede alla
vigilanza anche mediante forme di intesa e di
coordinamento con le regioni medesime.
(comma cos?
sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore
a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad
accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni
culturali.
(comma cos?
modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1-bis. Con le modalit?di cui al
comma 1 i soprintendenti possono altres?accertare
l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta
date ai sensi dell'articolo 45.
(comma
introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Capo III - Protezione e conservazione
Sezione I - Misure di protezione
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
deteriorati,
danneggiati o adibiti ad usi
non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati
per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo
13 non possono essere smembrati.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
(lettera cos?sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell?a href="#013">articolo 13, nonch?lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonch?di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, ?preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, pu?prescrivere le misure necessarie perch?i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti
pubblici non ?soggetto ad autorizzazione, ma comporta
l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalit?di cui all'articolo 18.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni culturali ?subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi ?comunicato al soprintendente per le
finalit?di cui all'articolo 20, comma 1.
(comma cos?modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5. L’autorizzazione ?resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione
tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e pu?contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente pu? dettare prescrizioni
ovvero integrare o variare quelle gi?date in relazione al mutare delle
tecniche di conservazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall?a href="#021">articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata ?rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 ?sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva
comunicazione al richiedente ed, il termine indicato al comma 1 ?
sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e
comunque per non pi?di trenta giorni.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente pu?
diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente pu?agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 23. Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell?a href="#021">articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, ?possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivit? nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Art. 24. Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonch?di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell?a href="#021">articolo 21 pu?essere espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Art. 25. Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove
si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero
con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente
le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione conclusiva ?assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.
Art. 26.
Valutazione di impatto ambientale
(articolo cos?sostituito
dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2017)
1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non ?in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso ? destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrit?dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Art. 27. Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purch?ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Art. 28. Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente pu?ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformit? dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altres?la facolt?di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell?a href="#010">articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all?a href="#012">articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all?a href="#013">articolo 13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non ?comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse
archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui
all?a href="#012">articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all?a href="#013">articolo 13, il
soprintendente pu?richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente.
comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Sezione II - Misure di conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale ?assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivit?di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivit?idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivit?e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrit? dell’efficienza funzionale e dell’identit?del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrit?materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universit?e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivit?complementari al restauro o altre attivit?di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universit?e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i livelli di qualit?cui si adegua l’insegnamento del
restauro.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
9. L’insegnamento del restauro ?impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonch?dai centri di cui al comma
11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con
decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universit?e della ricerca, sono individuati le modalit?di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti
di cui al presente comma, le modalit?della vigilanza sullo svolgimento delle
attivit?didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attivit?di cui al
comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di
detto esame, che ?equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonch?le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei
decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli
interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, nonch? agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali ?acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
(comma introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivit?complementari al restauro o altre attivit?di conservazione ?assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualit?definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il
concorso delle universit?e di altri soggetti pubblici e privati, possono
istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalit?giuridica, cui affidare attivit?di ricerca, sperimentazione,
studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro
su beni culturali, di particolare complessit? Presso tali centri possono essere
altres?istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l’insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 30. Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonch?ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4.
I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicit?e di ordinarli. I soggetti
medesimi hanno altres?l'obbligo di inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed
istituiti in sezioni separate.
Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all?a href="#013">articolo 13. Copia degli inventari e
dei relativi aggiornamenti ?
inviata alla soprintendenza, nonch?al Ministero dell'interno per gli
accertamenti di cui all'articolo 125.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 31. Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell?a href="#021">articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilit?dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti
dagli
articoli 35 e 37 ?disposta dagli organi del
Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate
annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
(comma aggiunto
dall'art. 42, comma 1, legge n. 35 del 2012)
Art. 32. Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero pu?imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all?a href="#030">articolo 30, comma 4.
Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessit?degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica ?inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che pu?far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato ?approvato dal soprintendente con le eventuali
prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto presentato ?trasmesso dalla soprintendenza al comune e
alla citt?metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
(comma cos?modificato dall'art. 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto ?respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente pu?adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Art. 34. Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell?a href="#032">articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero pu?concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne d? comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell?a href="#036">articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 35. Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facolt?di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla met? della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero pu?concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall?a href="#030">articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
Art. 36. Erogazione del contributo
1. Il contributo ?concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario ?tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 37. Contributo in conto interessi
1. Il Ministero pu?concedere contributi in conto interessi sui mutui
o altre forme di finanziamento
accordati
da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
2. Il contributo ?concesso nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Il contributo ?corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalit?da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 pu?essere concesso anche per interventi
conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero
abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 38.
Accessibilit?del pubblico dei beni culturali
(rubrica cos?
sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il
concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati
concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico
secondo modalit?fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione
dell’onere della spesa ai sensi dell?a href="#034">articolo 34 o della concessione del
contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e
convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla citt?
metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 39. Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione
degli interventi di cui al comma 1 sono assunte
dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del
Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui
lavori.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni
immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al
comune e alla citt?metropolitana.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 40. Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall?a href="#032">articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all?a href="#030">articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonch?altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari
esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo
l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano
gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale
anteriormente all’ultimo centennio.
(comma cos?modificato
dall'art. 12, comma 4, lettera b), legge n. 106 del 2014)
2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti pi?recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero
siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni
versanti.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Nessun versamento pu?essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni
di sorveglianza, delle
quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale
dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell’interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione,
gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di
natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal
Ministero.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero
degli
affari esteri; non si applicano altres?agli stati maggiori
della difesa, dell’esercito, della
marina e dell’aeronautica, nonch?al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri,
per quanto attiene la documentazione di carattere
militare e operativo.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 42. Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalit?di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
3-bis. (comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il Ministero ha facolt?di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell?a href="#029">articolo 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolt?di disporre il deposito coattivo, negli archivi di
Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30,
comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti
pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il
Ministero pu?stabilire, su proposta del soprintendente archivistico,
l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri
derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente
comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(comma introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 44. Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o
in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso
del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne
la fruizione da parte della collettivit? qualora si tratti di beni di
particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purch?la loro custodia presso i pubblici istituti non
risulti particolarmente onerosa.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Il comodato non pu?avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
L'assicurazione pu?essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5. I direttori possono ricevere altres?in deposito, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le
spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati
sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti
abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del
Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III - Altre forme di protezione
Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facolt?di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrit?dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Art. 46. Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non ?possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicit?
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione ?inviata anche al comune
e alla citt?metropolitana.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilit? dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 47. Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta ?notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento ?trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta ? ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell?a href="#016">articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E?soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell?a href="#012">articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell?a href="#010">articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all?a href="#010">articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all?a href="#010">articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonch?degli archivi e dei singoli documenti indicati all?a href="#010">articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta ?presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L’autorizzazione ?rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa ?subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrit? I criteri, le procedure e le modalit?per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell’autorizzazione ?inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruit?da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 pu?essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale ?rilasciata secondo le procedure, le modalit?e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facolt?di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E?vietato collocare o affiggere cartelli o
altri mezzi di pubblicit?sugli edifici e nelle aree tutelati come beni
culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere
autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la
pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione ?trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori
atti abilitativi.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimit?dei beni indicati al comma 1, ?vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicit? salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicit?sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilit?della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicit?con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilit?con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Art. 50. Distacco di beni culturali
1. E?vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire
il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed
altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. E?vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonch?la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
1. E?vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonch? rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui ? inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell?a href="#013">articolo 13.
2. E?altres?vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.
Art. 52.
Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici
tradizionali
(rubrica cos?
sostituita dall'art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l’esercizio del commercio.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altres?i locali, a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivit?di artigianato
tradizionale e altre attivit?commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identit?culturale collettiva ai sensi delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della libert?di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della
Costituzione.
(comma aggiunto dall'art.
2-bis della legge n. 112 del 2013)
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati
da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonch?delle aree a essi
contermini, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni
volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze
di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a
concessione di uso individuale, quali le attivit?ambulanti senza posteggio,
nonch? ove se ne riscontri la necessit? l'uso individuale delle aree pubbliche
di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero,
la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle
concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non pi?
compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo
28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni, nonch?in deroga ai criteri per il rilascio e il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato
interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il
trasferimento dell'attivit?commerciale in una collocazione alternativa
potenzialmente equivalente, al titolare ?corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo
21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni
di attivit? aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti
effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia
emanate dagli enti locali.
(comma modificato dall'art. 4, comma 1, legge n.
106 del 2014 poi dall'art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015)
Capo IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 53. Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all?a href="codicecivile.htm#822">articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, n?formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalit?previsti dal presente codice.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Sono inalienabili i
beni del demanio culturale di seguito indicati:
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
(lettera cos?modificata dall'art. 1, comma 175, lettera e), legge n. 124 del 2017) )
2. Sono altres?inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non pi?vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
(lettera modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 1, comma 175, lettera e), legge n. 124 del 2017) )
b) (lettera abrogata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all?a href="#053">articolo 53, nonch? gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) (lettera abrogata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
?data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalit?di cui
agli articoli 18 e 19.
(comma cos?
modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalit?e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Art. 55. Alienabilit?di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti
tra quelli elencati nell?a href="#054">articolo 54, comma 1, non possono essere alienati
senza l’autorizzazione del Ministero.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare ?corredata:
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalit?e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalit?di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione ?rilasciata su parere del soprintendente,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati. Il provvedimento, in particolare:
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruit?delle modalit?e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non pu?essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facolt? di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altres?facolt?di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalit?di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ?corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione ? rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere
sui beni alienati ?sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo
21, commi 4 e 5.
(commi da 3-bis a
3-sexies introdotti dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 55-bis. Clausola risolutiva
(articolo
introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.
Art. 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E?altres?soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
(lettera cos? modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. L'autorizzazione ?richiesta inoltre:
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione ?corredata dagli elementi
di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione ?
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo
articolo.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione pu?essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non
abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione pu?essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati ?sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non ?soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilit?disposta
dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).
(commi da 4-bis a
4-septies introdotti dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 57.
Cessione di beni culturali in favore dello Stato
(articolo cos?
sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 57-bis. Procedure di trasferimento di immobili pubblici
(articolo
introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalit?di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
Art. 58. Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero pu?autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonch?di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.
Art. 59. Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
propriet?o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
(si veda sul punto la
nota in calce)
2. La denuncia ?effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredit?o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
(lettera cos? modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
3. La denuncia ?presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II - Prelazione
Art. 60. Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall?a href="#062">articolo 62, comma 3, la regione o
gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facolt?di acquistare in
via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societ? rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione
o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
(comma modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico ?determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa ?stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina ?effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui ?stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione del terzo ?impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquit?
5. La prelazione pu?essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 61. Condizioni della prelazione
1. La prelazione ?esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall?a href="#059">articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione ?esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell?a href="#059">articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione ? notificato all’alienante ed all’acquirente. La propriet?passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante ? vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha facolt?di recedere dal contratto.
Art. 62. Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne d?immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne d? notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicit?a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici
territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero
una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalit?di valorizzazione
culturale del bene.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
3. Il Ministero pu? rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone la facolt?all'ente interessato entro venti giorni dalla
ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro
e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La propriet?del bene passa
all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 ?di
novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono,
rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento
in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito
tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo
59, comma 4.
(comma cos?
sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Sezione III - Commercio
Art. 63. Obbligo di denuncia dell’attivit?commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti
1. L’autorit?locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa
in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di
cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente
decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose
medesime. Il registro ?tenuto in formato
elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in
tempo reale al soprintendente ed ?diviso in due elenchi: un primo elenco
relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di
esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l’attestato ?
rilasciato in modalit?informatica senza necessit?di presentazione della cosa
all’ufficio di esportazione, salva la facolt?del soprintendente di richiedere
in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia
presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali ?
obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
(comma cos?modificato
dall'art. 1, comma 175, lettera f),
legge n. 124 del 2017)
3. Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo
periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate
anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da
lui delegati. La verifica ?svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio
della tutela ai sensi dell?a href="#005">articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell’ispezione
?notificato all’interessato ed alla locale autorit?di pubblica sicurezza.
(comma modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008, poi dall'art. 16, comma 1-sexies,
legge n. 125 del 2015)
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di
vendita, nonch?i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse
storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che
acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalle
comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente
pu?avviare il procedimento di cui all?a href="#013">articolo 13.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
5. Il soprintendente pu?comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.
Art. 64. Attestati di autenticit?e di provenienza
1. Chiunque esercita l’attivit?di vendita al pubblico, di esposizione a fini di
commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di
scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichit?o di interesse storico od
archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione
che ne attesti
l’autenticit?o almeno la probabile attribuzione e la provenienza
delle opere medesime; ovvero, in
mancanza, di rilasciare, con le modalit?previste dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione
recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticit?o la probabile
attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione
alla natura dell’opera o dell’oggetto, ?apposta su copia fotografica degli
stessi.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Capo V - Circolazione in ambito internazionale
Sezione I - Principi in materia di circolazione internazionale
Art. 64-bis. Controllo sulla circolazione
(articolo
introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il controllo sulla circolazione internazionale ? finalizzato a preservare l'integrit? del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 ?esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonch?degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
Sezione I-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
1. E?vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell?a href="#010">articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E?vietata altres?l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all?a href="#010">articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non pi?vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall?a href="#012">articolo 12;
(lettera cos?modificata dall'art. 1, comma 175, lettera g), legge n. 124 del 2017)
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all?a href="#010">articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perch?dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, ?soggetta ad autorizzazione, secondo le modalit?stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non pi?vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all?a href="#Allegato_A">allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
(lettera cos?modificata dall'art. 1, comma 175, lettera g), legge n. 124 del 2017)
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all?a href="#011">articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
(lettera cos? modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Non ?soggetta ad autorizzazione l’uscita:
a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non pi?vi-vente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all?a href="#Allegato_A">allegato A, lettera B, numero 1.
(comma cos? sostituito dall'art. 1, comma 175, lettera g), legge n. 124 del 2017)
4-bis. Nei casi di cui al comma 4,
l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione,
mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per
le quali non ?prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalit?
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione,
qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all?a href="#010">articolo
10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all?a href="#014">articolo
14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione.
(comma cos?sostituito
dall'art. 1, comma 175, lettera g),
legge n. 124 del 2017)
Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni
1. Pu?essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell?a href="#065">articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrit?e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Art. 67. Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell?a href="#065">articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all’estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocit?e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non pu?essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta.(la parola "comunque" e le parole "rinnovabili una sola volta" sono state rispettivamente soppressa e introdotte dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 20119
2. Non ?soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi pi?di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell?a href="#013">articolo 13.
Art. 68.
Attestato di libera circolazione
(articolo cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell?a href="#065">articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.
2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa, ne d?notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.
3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruit?del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L’attestato di libera circolazione ha validit?
quinquennale ed ?redatto in tre
originali, uno dei quali ?depositato agli atti d’ufficio; un secondo ?
consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un
terzo ?trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli
attestati.
(comma cos?modificato
dall'art. 1, comma 175, lettera h),
legge n. 124 del 2017)
6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell?a href="#014">articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all?a href="#014">articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose di propriet?di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che ? reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, ?vincolante.
Art. 69. Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell’attestato ?ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimit?e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza
del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione ?sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all?a href="#014">articolo 14, comma 4.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede in conformit?nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
1. Entro il termine indicato all?a href="#068">articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione,
qualora non abbia gi?provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di
libera circolazione, pu?proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per
la quale
?richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altres?che
l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine
per il rilascio dell’attestato ?prorogato di sessanta giorni.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Il Ministero ha la facolt?di acquistare la cosa per il valore
indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto ?notificato
all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l’interessato pu?rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne d?comunicazione,
entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolt?di acquistare la
cosa nel rispetto di quanto stabilito all?a href="#062">articolo 62, commi 2 e 3.
Il relativo provvedimento ?notificato all’interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
(comma modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 71. Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.
2. L’ufficio di esportazione, accertata la congruit?del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea ?ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall?a href="#069">articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano
presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva
o negativa sono comunicati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento
di dichiarazione, gli elementi indicati all?a href="#014">articolo 14, comma 2, e l’oggetto ?
sottoposto alle misure di cui all?a href="#014">articolo 14, comma 4.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall?a href="#066">articolo 66 e dall?a href="#067">articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell’attestato ?subordinato all’autorizzazione di cui all?a href="#048">articolo 48.
5. L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che ?prorogabile su richiesta dell’interessato, ma non pu?essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell’attestato ?sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, l’assicurazione pu?essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell?a href="#048">articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all?a href="#065">articolo 65, comma 1, nonch?per le cose o i beni di cui al comma 3, l’uscita temporanea ?garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una societ?di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La cauzione ?incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non ?richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero pu?esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall?a href="#067">articolo 67, comma 1.
Art. 72. Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell?a href="#065">articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono
rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti
o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non ?ammessa la
produzione, da parte degli interessati, di atti di notoriet?o di dichiarazioni
sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validit?quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalit?e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II - Esportazione dal territorio dell’Unione europea
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azione di restituzione a norma della sezione III.
Art. 74.
Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
(articolo cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea degli oggetti indicati nell’allegato A ?disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorit?competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunit?europee; segnala, altres? ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista
dall'articolo 2 del regolamento CEE ?rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed ?valida per un anno.
La detta licenza pu?essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso
l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre
quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.
(comma cos?modificato
dall'art. 1, comma 175, lettera i),
legge n. 124 del 2017)
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione pu?rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalit?stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validit?della licenza medesima.
Sezione III - Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
Art. 75.
Restituzione
(articolo cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 ?regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunit? economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione ?ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di propriet?dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonch?le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. ?illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione ?ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Art. 76. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
1. L’autorit?centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE ? per lº´talia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonch?della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell’Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorit?competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all’articolo 75, purch?tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonch?ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualit?dei soggetti e della natura del bene, il Ministero pu?proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Art. 77. Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorit?giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 75.
2. L’azione ?proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualit?di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorit?competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L’atto di citazione ?notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta trascrizione alle autorit? centrali degli altri Stati membri.
Art. 78. Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
1. L’azione di restituzione ?promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell?a href="#075">articolo
75, comma 3, lettere a) e b).
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, pu? su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato ? tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredit?o legato non pu?beneficiare di una posizione pi?favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo pu? rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.
Art. 80. Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo ?corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene ?redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale ?rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 81. Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonch?quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 82. Azione di restituzione a favore dellº´talia
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano ?esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 83. Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.
2. La consegna del bene ?subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero d?notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicit?
4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene ?acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale pi?opportuno.
Art. 84. Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunit?europee delle misure adottate dallº´talia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonch?sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione ?trasmessa al Parlamento.
Art. 85. Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero ?istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalit?stabilite con decreto ministeriale.
Art. 86. Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonch?della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorit?degli altri Stati membri.
Sezione IV - Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali
Art. 87.
Convenzione UNIDROIT
(articolo cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.
Art. 87-bis. Convenzione UNESCO
(articolo
introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all?a href="#010">articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero pu?ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennit?per l’occupazione, determinata secondo le modalit?stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilit? L’indennit?pu?essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 89. Concessione di ricerca
1. Il Ministero pu?dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione ?revocata.
3. La concessione pu?essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gi?eseguite ed il relativo importo ?fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo ?stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 pu?essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero pu?consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell?a href="#010">articolo 10 ne
fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero
all’autorit?di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di
esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolt?di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorit?competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 ?soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell?a href="#010">articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all?a href="#010">articolo 10, comma 3, lettera a). E?nullo ogni patto contrario.
Art. 92. Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove ?avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attivit?di ricerca, di cui all?a href="#089">articolo 89, qualora l'attivit?medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
(lettera cos?modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall?a href="#090">articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall?a href="#089">articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla met?del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio pu?essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato pu?ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalit?e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 93. Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell?a href="#092">articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo ?corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate ?determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina ?effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo ?impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquit?
Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Art. 94. Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII - Espropriazione
Art. 95. Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilit? quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero pu?autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonch?ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilit?ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero pu?anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Art. 96. Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilit?edifici ed aree
quando ci?sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la
luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da
parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 97. Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero pu?procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell?a href="#010">articolo 10.
Art. 98. Dichiarazione di pubblica utilit?/font>
1. La pubblica utilit??dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell?a href="#096">articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilit?
Art. 99. Indennit?di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall?a href="#095">articolo 95 l’indennit?consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.
2. Il pagamento dell’indennit??effettuato secondo le modalit?stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilit?
Art. 100. Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilit?
TITOLO II - Fruizione e valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sezione I - Principi generali
Art. 101. Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalit?di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalit?di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di et?antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralit?di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonch?i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilit?sociale.
Art. 102. Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilit?sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 ?assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell?a href="#112">articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico ?tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilit?
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero pu?altres?trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiariet? differenziazione ed adeguatezza, la disponibilit?di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Art. 103. Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura pu?essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi.
2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalit?di lettura, studio e ricerca ?gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalit?di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilit?di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Art. 104. Fruizione di beni culturali di propriet?privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all?a href="#010">articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell?a href="#013">articolo 13.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), ? dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalit?di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente, che ne d?comunicazione al comune e alla citt?metropolitana nel
cui territorio si trovano i beni.
(comma cos?modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.
62 del 2008)
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all?a href="#038">articolo 38.
Art. 105. Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinch?siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II - Uso dei beni culturali
Art. 106. Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalit?
compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
(comma cos?modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.
156 del 2006)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone
dovuto e adotta il relativo provvedimento.
(comma cos?modificato dall'art.
39, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la
concessione in uso ?subordinata all'autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilit? della destinazione d'uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
(comma introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
Art. 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonch?l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano
fatti. Tale riproduzione ?consentita solo in via eccezionale e nel rispetto
delle modalit?stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli
originali gi?esistenti nonch?quelli ottenuti con tecniche che escludano il
contatto diretto con l'originale.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorit?che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attivit?cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalit?di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonch?dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone ?dovuto per le riproduzioni richieste
o eseguite da privati per uso
personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalit?di
valorizzazione, purch?attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese
sostenute dall’amministrazione concedente.
(comma cos?modificato
dall'art. 12, comma 3, lettera a), legge
n. 106 del 2014 poi cos?modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del
2017)
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti
attivit? svolte senza scopo di lucro, per finalit?di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o
espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
(comma introdotto
dall'art. 12, comma 3, lettera b), legge
n. 106 del 2014)
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilit?ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalit?che non comportino alcun contatto fisico con il bene, n?l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose n? all’interno degli istituti della cultura, n?l’uso di stativi o treppiedi;
(numero cos?modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
(numero cos?modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)
4. Nei casi in cui dall’attivit?in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorit?che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione ?dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione ?restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.
Art. 109. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art. 110. Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall?a href="#115">articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonch?dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformit?alle rispettive disposizioni di contabilit?pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unit?previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla
realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento
degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo
Stato, ai sensi dell?a href="#029">articolo 29, nonch?all’espropriazione e all’acquisto di
beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 3, comma 2, legge n. 112 del 2013)
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali
Art. 111. Attivit?di valorizzazione
1. Le attivit?di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalit?indicate all’articolo 6. A tali attivit?possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione ?ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libert? di partecipazione, pluralit?dei soggetti, continuit?di esercizio, parit?di trattamento, economicit?e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata ?attivit?socialmente utile e ne ? riconosciuta la finalit?di solidariet?sociale.
Art. 112.
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivit?di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilit?sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 ?assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonch?per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altres? l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di propriet? privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico ? tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilit?
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalit?e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonch?persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivit?sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui
al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del
Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla
valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche
istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.
Per le stesse finalit?di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali,
da ogni altro ente pubblico nonch?dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti,
che abbiano per statuto finalit?di promozione e diffusione della conoscenza dei
beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo ? inserito il seguente: «»;
Art. 113. Valorizzazione dei beni culturali di propriet?privata
1. Le attivit?e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di propriet?privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalit?della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all?a href="#104">articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Art. 114. Livelli di qualit?della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle universit? fissano i
livelli minimi uniformi di qualit?delle attivit?di valorizzazione su beni di
pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell?a href="#115">articolo 115, hanno la gestione delle attivit? di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Art. 115.
Forme di gestione
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. Le attivit?di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta ? svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta ?attuata tramite concessione a terzi
ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o
dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7,
mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non
possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivit?di valorizzazione.
(comma modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006, poi dall'art.
8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020)
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un
miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme
di gestione indicate ai commi 2 e 3 ?attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilit?economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di
obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta ?attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilit?per le amministrazioni di
progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio
economico e finanziario della gestione.
(comma cos?modificato
dall'art.
8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020)
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivit?di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivit? di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivit?da assicurare e dei servizi da erogare, nonch?le professionalit?degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivit?di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui
all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto
della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio ?
esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle
conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta
delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti
del conferimento in uso dei beni.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivit?di valorizzazione pu?essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivit? medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivit?
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 116.
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformit?alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.
Art. 117. Servizi per il pubblico
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all?a href="#101">articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalit?per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonch?di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i
servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l’affidamento dei
servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell?a href="2016_0050.htm#003.qq">articolo
3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l’integrazione pu?essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo
valore economico dei servizi considerati. ?ammessa la stipulazione di
contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o pi?servizi tra quelli
di cui al comma 1 e uno o pi?tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
(comma cos?modificato
dall'art.
8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020)
4. La gestione dei servizi medesimi ?attuata nelle forme previste dall?a href="#115">articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell?a href="#110">articolo 110.
Art. 118. Promozione di attivit?di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universit?e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivit? conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivit?di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universit?e di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 119.
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il Ministero pu?concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universit? e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le universit? le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonch? con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificit?dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilit?
Art. 120. Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione
di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attivit?o il prodotto dell'attivit?del soggetto erogante. Possono essere
oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali nonch?di altri soggetti pubblici o di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su
beni culturali di loro propriet? La verifica della compatibilit?di dette
iniziative con le esigenze della tutela ?effettuata dal Ministero in conformit?
alle disposizioni del presente codice.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attivit?o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altres?definite le modalit?di erogazione del contributo nonch?le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
Art. 121. Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilit?sociale nel settore dell’arte e delle attivit?e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica pu?concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III - Consultabilit?dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilit?dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonch?di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell?a href="#125">articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonch?i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine ?di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) (lettera introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006, poi soppressa dall'art. 12, comma 4, lettera b), legge n. 106 del 2014)
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti
restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva
il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero
quella che ad essa ?subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
(comma modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i
documenti di propriet?privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati
in eredit?o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredit?o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilit?di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale
limitazione, cos?come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata; detta limitazione ?altres?inoperante nei confronti
degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di
documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilit? degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, pu?autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell?a href="#122">articolo 122, comma 1. L’autorizzazione ?rilasciata, a parit?di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali ?autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1
conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente
utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 ?assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonch?di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 ?reso dal soprintendente archivistico.
Art. 124. Consultabilit?a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, ?regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
Art. 125. Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 ?effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.
Art. 126. Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, pu?essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignit? della riservatezza o dell’identit?personale dell’interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali ? assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 127. Consultabilit?degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell?a href="#013">articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalit? concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell?a href="#125">articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilit?ai sensi dell?a href="#122">articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell?a href="#013">articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III - Norme transitorie e finali
Art. 128. Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altres?efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli
2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’articolo 36 del d.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero pu?rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, ?ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell?a href="#016">articolo 16.
Art. 129. Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citt?o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altres?salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
PARTE TERZA - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzazione
Capo I - Disposizioni generali
Art. 131.
Paesaggio
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identit? il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identit? nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potest?esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni
[e delle
province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del
presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.
(l'estensione alle provincie autonome di Trento e
Bolzano ?stata dichiarata illegittima da Corte
costituzionale, n. 226 del 2009)
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, ?volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attivit? di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonch? ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione ?attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonch? tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivit?ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualit? e sostenibilit?
Art. 132 -
Convenzioni internazionali
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio ? stabilita in conformit?ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Art. 133.
Cooperazione tra amministrazioni
pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
(articolo cos?
sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualit? del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonch? dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalit?
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altres? per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivit? di pianificazione territoriale, nonch? la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalit?di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivit? di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
1. Sono beni paesaggistici:
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) gli immobili e le aree di cui all?a href="#136">articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all?a href="#142">articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Art. 135.
Pianificazione paesaggistica
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonch?le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalit?indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualit?
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonch? delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilit?con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarit?geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cos?pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 137.
Commissioni provinciali
(articolo cos?sostituito
dall'art. 7 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonch? due responsabili preposti agli uffici regionali
competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con
qualificata, pluriennale e documentata professionalit?ed esperienza
nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne
designate, rispettivamente, dalle universit? aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalit?di promozione
e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale. La commissione ?integrata dal
rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato
nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla
richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
Art. 138.
Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonch? ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali ?stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta ?formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa pu? formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.
Art. 139.
Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(articolo cos?sostituito
dall'art. 9 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in
scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, ?pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata
a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La
proposta ?altres? comunicata alla citt?
metropolitana e alla provincia interessate.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione
?data senza
indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
interessata, nonch?su un quotidiano a diffusione
nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree
da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicit?? sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altres?data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui al comma 1, i comuni, le citt?metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla
regione, che ha altres?facolt?di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 140.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
(articolo cos?sostituito
dall'art. 10 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La regione, sulla base della proposta
della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto
conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui
all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c)
e d) del comma 1
dell'articolo 136.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. La dichiarazione di notevole interesse
pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.
Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non ?suscettibile
di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del
piano medesimo.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. La dichiarazione di notevole interesse
pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 136, comma 1, ? notificata al proprietario, possessore o detentore,
depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della
regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico ?pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. Copia della Gazzetta Ufficiale ?affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
5. (comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 141.
Provvedimenti ministeriali
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai
sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole
interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al
suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, ? fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non ?adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
Art. 141-bis.
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
(articolo introdotto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione ? avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale ?adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicit?stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Art. 142.
Aree tutelate per legge
(articolo cos?sostituito
dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del
d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondit? di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondit? di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonch?i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorch?percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento ?agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle universit?agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altres? ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, pu? confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma ?sottoposto alle forme di pubblicit?previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III - Pianificazione paesaggistica
Art. 143.
Piano paesaggistico
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonch?determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonch?determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonch? determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilit?del paesaggio, nonch?comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualit? a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalit? di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa ? stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano ?oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altres? i presupposti, le modalit?ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano ? approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, ? approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 ? vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonch?quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano pu?prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi pu?avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformit? degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 ? subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano pu? anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformit? alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico pu? individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
Art. 144. Pubblicit?e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la
concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di
pubblicit? A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge
i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.
(comma modificato
dall'art. 14 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143,
comma 9, il
piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
(comma sostituito
dall'art. 14 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero,
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale
per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalit?di indirizzo della
pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(comma cos?modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonch?con i piani, programmi e
progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
(comma modificato
dall'art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 non sono derogabili da
parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, sono
cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citt?metropolitane e
delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di
salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici
e sono altres?vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato
dall'art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. I comuni, le citt? metropolitane, le province e gli enti
gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle
previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste
dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
propriet?derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146.
Autorizzazione
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
(per la deroga alle autorizzazioni si veda l'art. 6,
comma 4, della legge n. 164 del 2014)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, n? introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto
?preordinata alla
verifica della compatibilit?fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa ?individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, e pu?essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento.
(si veda il
d.p.c.m. 12 dicembre 2005)
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non pu?essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione ?efficace per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel
corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del
quinquennio medesimo.
Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno
che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011,
poi dall'art.
39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi
dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 106
del 2014)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis
e
143, comma 1, lettere b), c) e d), nonch?della positiva
verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata,
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed ?reso
nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i
quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi cos?modificato dall'art.
39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Pu?tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a
forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero
a comuni, purch? gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonch? di garantire la differenziazione tra
attivit? di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se
ricorrono i
presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e
143, comma 1 lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al
comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli
accertamenti circa la conformit? dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonch?con una proposta
di provvedimento, e d?comunicazione all’interessato dell’inizio del
procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilit? paesaggistica del progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformit?dello stesso alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di
parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento
negativo ai sensi dell?a href="1990_0241.htm#10.bis">articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del
parere, l’amministrazione provvede in conformit?
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
9. Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento ?stato emanato con
d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entit?in base a criteri di
snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
(comma cos?modificato
dall'art. 25, comma 3, legge n. 164 del
2014)
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato pu?richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva ?presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica
? trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonch? unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo.
(comma modificato
dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
12. L'autorizzazione paesaggistica ?impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ? istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui ? indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco ? trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le
disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le
attivit?di coltivazione di cave e torbiere nonch?per le attivit?minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.
(comma cos?
sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
15. (comma abrogato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 147. Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall?a href="#146">articolo 146
riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi
gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene
rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale
a normadelle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale e da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, si applica l?a href="#026">articolo 26. I
progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo
146.
(comma modificato
dall'art. 17 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalit?di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Art. 148.
Commissioni locali per il paesaggio
(articolo cos?sostituito
dall'art. 18 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano
il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Le commissioni sono composte
da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso
dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma
7, 147 e
159.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. (comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell?a href="#143">articolo 143, comma 4, lettera b) e dell?a href="#156">articolo 156, comma 4, non ?comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall?a href="#146">articolo 146, dall?a href="#147">articolo 147 e dall?a href="#159">articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attivit?agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivit?ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall?a href="#142">articolo 142, comma 1, lettera g), purch?previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Art. 150.
Inibizione o sospensione dei lavori
(articolo cos?sostituito
dall'art. 20 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista
dagli art. 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta
dall?a href="#139">art. 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facolt?di:
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori
disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all’albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui
all?a href="#138">art. 138 o all?a href="#141">art.
141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista
dall?a href="#139">art. 139, comma 3.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. (comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Art. 151. Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Qualora sia stata ordinata, senza la
intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1,
lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli
136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato pu?ottenere il rimborso
delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gi?
eseguite sono demolite a spese dell’autorit?che ha disposto la sospensione.
(comma cos?modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di
posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni
nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimit? degli immobili indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere
vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere gi? realizzate o da
realizzare, hanno facolt? di prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare
la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle
disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo
146.
(comma modificato dall'art. 21 del d.lgs. n.
157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. (comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 153. Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimit?dei beni paesaggistici indicati nell?a href="#134">articolo 134
?vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente, che provvede su
parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo
146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente
i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza
che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo 146.
(comma cos?modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Lungo le strade
site nell'ambito e in prossimit?dei beni indicati nel
comma 1 ?vietata la posa in opera di cartelli o altri
mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai
sensi della normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicit?sulle strade e sui veicoli,
previo parere favorevole del soprintendente sulla
compatibilit?della collocazione o della tipologia del
mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
(comma cos?modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 154.
Colore delle facciate dei fabbricati
(articolo cos?sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 2 del 2008)
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate
per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la
persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei
poteri sostitutivi da parte del Ministero.
(comma cos?modificato dall'art. 23 del d.lgs. n.
157 del 2006)
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione
urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari
contesti.
(comma introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008)
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.
(comma introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008)
Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 156.
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
(articolo cos?sostituito
dall'art. 24 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1.
Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani
paesaggistici verificano la conformit?tra le disposizioni dei predetti
piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il
Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 7.
(comma cos?modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008)
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilit?dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformit?a
quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese,
ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare
lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell'intesa ? stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonch?il
termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano
adeguato ?oggetto di accordo fra il Ministero e
la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia
di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non
consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini
stabiliti dall'accordo, il piano medesimo ?approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.
(comma cos?modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008)
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
(comma cos?modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
(lettera introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
(lettera introdotta dall'art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006)
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
Art. 158. Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Art. 159.
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
(articolo cos?sostituito dall'art. 4-quinquies
della legge n. 129 del 2008)
1. Fino al 31 dicembre 2009
il procedimento rivolto al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ?disciplinato
secondo il regime transitorio di cui al presente
articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica
anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009
non si siano ancora conclusi con l'emanazione della
relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale
data le regioni provvedono a verificare la
sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei
requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6,
apportando le eventuali necessarie modificazioni
all'assetto della funzione delegata. Il mancato
adempimento, da parte delle regioni, di quanto
prescritto al precedente periodo determina la
decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.
(comma cos?modificato dall'art. 38, comma
1, legge n. 14 del 2009)
(termini cos?
differiti dall'art. 23, comma 6, legge n. 102 del 2009)
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonch?le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione ?inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorit? competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione ?rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine ?sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, pu?annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione ? data facolt?agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, ?presentata alla soprintendenza e ne ?data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine ?sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1?giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1?giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione pu?essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gi?esercitato il potere di annullamento, pu?esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorit?competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.PARTE QUARTA - Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministrative
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 160. Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla citt?metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile ?tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non ?accettata dall’obbligato, la somma stessa ?determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
Art. 161. Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all?a href="#091">articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Art. 162. Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all?a href="#049">articolo 49 ?punito con le sanzioni previste dall?a href="1992_0285.htm#23">articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 163. Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni
della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, il bene culturale non
sia pi?rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore ?tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del
bene.
(comma cos?modificato dall'art. 3 del d.lgs. n.
156 del 2006)
2. Se il fatto ?imputabile a pi?persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non ?accettata dall’obbligato, la somma stessa ?determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
4. La determinazione della commissione ?impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquit?
Art. 164. Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalit?da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facolt?del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell?a href="#061">articolo 61, comma 2.
Art. 165. Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell?a href="#010">articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, ?punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
Art. 166. Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, ?punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167.
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennit?pecuniaria
(articolo cos?sostituito
dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore ? sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino ? assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorit?amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorit?
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda
d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorit?amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta
autorit? competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo
del Ministero, ovvero delle modalit?
previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che
pu?
essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
(articolo cos?modificato
dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. L'autorit?amministrativa competente accerta la compatibilit? paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformit? dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformit?dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorit? preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilit? paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorit?competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilit?paesaggistica, il trasgressore ?tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria ?determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilit? paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonch? per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalit?di salvaguardia nonch?per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalit?possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ci?destinate dalle amministrazioni competenti.
Art. 168. Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 ?punito con le sanzioni previste dall?a href="1992_0285.htm#23">articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - Sanzioni penali
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
1. E?punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell?a href="#010">articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall?a href="#013">articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell?a href="#010">articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel pi?breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell?a href="#028">articolo 28.
1. E?punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell?a href="#010">articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrit?
Art. 171. Collocazione e rimozione illecita
1. E?punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all?a href="#010">articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinch?i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 172. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E?punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell?a href="#045">articolo 45, comma 1.
2. L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all?a href="#046">articolo 46, comma 4, ?punita ai sensi dell’articolo 180.
Art. 173. Violazioni in materia di alienazione
1. E?punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all?a href="#059">articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della propriet?o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall?a href="#061">articolo 61, comma 1.
(lettera cos? modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 174. Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonch?quelle indicate all?a href="#011">articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ?punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altres? nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformit?delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto ?commesso da chi esercita attivit?di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell?a href="codicepenale.htm#030">articolo 30 del codice penale.
Art. 175. Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E?punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all?a href="#010">articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall?a href="#090">articolo 90, comma 1, le cose indicate nell?a href="#010">articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Art. 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell?a href="#091">articolo 91 ?punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena ?della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto ?commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall?a href="#089">articolo 89.
Art. 177. Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 ?ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Art. 178. Contraffazione di opere d’arte
1. E?punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraff? altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichit?o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichit? o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsit? autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsit? come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attivit?commerciale la pena ? aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell?a href="codicepenale.htm#030">articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 ?pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localit? Si applica l?a href="codicepenale.htm#036">articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E?sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate ? vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 179. Casi di non punibilit?/font>
1. Le disposizioni dell?a href="#178">articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene,
pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o
di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichit?o di interesse
storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o
sull’oggetto o, quando ci?non sia possibile per la natura o le dimensioni della
copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della
esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che
non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.
(comma cos?modificato
dall'art. 3 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca pi?grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorit?preposta alla tutela dei beni culturali in conformit?del presente Titolo ?punito con le pene previste dall?a href="codicepenale.htm#650">articolo 650 del codice penale.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformit?da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformit?di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici ?punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena ?della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
[a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed] abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
(lettera a) e parte della lettera b) dichiarate costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 23 marzo 2016, n. 56)
1-ter. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorit?amministrativa
competente accerti la compatibilit?paesaggistica secondo le procedure di
cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
(alinea cos?modificato
dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformit?dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformit?dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorit? preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilit?paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorit? competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorit?amministrativa, e comunque prima che intervenga la
condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
(i commi 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono stati introdotti dall'art. 1, comma 36,
legge n. 308 del 2004)
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza ?trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio ?stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 182.
Disposizioni transitorie
(articolo cos?modificato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 62
del 2008)
(i commi a 1 a 1-quinquies sono stati cos?sostituiti dall'art. 1, comma 1,
della legge n. 7 del 2013)
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali ?attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivit? e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali pi?rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali ?acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonch?per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivit?di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) ?considerata attivit?di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivit? caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) ?riconosciuta soltanto l'attivit?di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attivit?svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorit?preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivit?di restauro ?documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilit?di cumulare la durata di pi? lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Pu?altres?acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneit?con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalit?stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit?e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalit?per lo svolgimento di una distinta prova di idoneit?con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonch?la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universit?alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit?e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivit?di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattroanni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivit?svolta ?dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Pu?altres?acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneit? secondo le modalit?stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ?attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1,
dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma
1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II
dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro
impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I,
Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivit?lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3,
dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al
settore di competenza cui si riferiscono le attivit?di restauro
svolte in via prevalente, nonch?agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivit?di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
(comma introdotto dall'art.
3-quinquies della legge n. 112 del 2013)
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit? e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" ?autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universit? di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universit? senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all?a href="#103">articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell?a href="costituzione.htm#117">articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo
146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorit? competente alla gestione del vincolo
paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non
ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilit?della domanda
per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilit? paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorit? competente ? obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto
motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 167, comma 5.
(comma introdotto dall'art.
29 del d.lgs. n.
157 del 2006, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
(comma introdotto dall'art.
29 del d.lgs. n.
157 del 2006)
3-quater. Agli accertamenti della
compatibilit?paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.
(comma introdotto dall'art.
29 del d.lgs. n.
157 del 2006)
1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44? sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2,?
2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione?sono inserite le
seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e?
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all?a href="1994_0020.htm#02">articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall’attuazione degli articoli 5,
44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(comma cos?modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.
156 del 2006)
3. La partecipazione alle commissioni previste
dal presente codice ?assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma cos?sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n.
157 del 2006)
4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facolt? previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5,
sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
(comma cos?modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.
156 del 2006)
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
Art. 184.
Norme abrogate e interpretative
(rubrica cos?modificata
dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1) la rubrica ?sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e
interpretative?
2) dopo il comma 1 ?aggiunto, in fine, il seguente:
??
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.
1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi"
riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui
all'articolo 117
(comma introdotto
dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Allegato A
(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
(rubrica cos?modificata
dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali?e finisce con le parole: «alla lettera B??soppresso.
1. Reperti archeologici aventi pi?di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o
religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi pi?di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano
con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonch?manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute
con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della
categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi pi?di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi pi?di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi pi?di
cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
(lettera cos?sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)
14. Mezzi di trasporto aventi pi?di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14,
aventi pi?di settanta anni.
(numero cos?modificato
dall'art. 1, comma 175, lettera i),
legge n. 124 del 2017)
(periodo isolato soppresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi pi?di settanta anni e non appartenenti all’autore.
(nota cos?modificata
dall'art. 1, comma 175, lettera i),
legge n. 124 del 2017)
Allegato B
(allegato aggiunto
dall'annesso di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 7 del 2013)
I) Titoli e punteggi
Tabella 1 - Titolo di studio | |
Titoli di studio | punteggio |
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro) | 300 |
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale |
75 per ciascun anno di durata del corso |
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica |
75 per ciascun anno di durata del corso |
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43) |
37,50 per ciascun anno di durata del corso |
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) |
37,50 per ciascun anno di durata del corso |
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) |
37,50 per ciascun anno di durata del corso |
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universit?alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009 |
37,50 per ciascun anno di durata del corso |
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso |
50 per ciascun anno di durata del corso |
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti |
50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150 |
I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universit?e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 ?cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti ?cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale | |
Tabella 2 - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali | |
Posizione | Punteggio |
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali | 300 |
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore |
225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione |
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 | 300 |
Tabella 3 - Esperienza professionale | |
Attivit?di restauro | Punteggio |
Svolgimento di attivit?di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a) | 37,50 per anno |
II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Il parere dell'ufficio legislativo del MIBACT n. 23305 del 3 agosto 2016 trattava solo di limiti di vetust?da 50 a 70 anni, tuttavia non c'?ragione perch?il principio affermato, se condiviso, non debba essere esteso alle altre modifiche.
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